Art. 11.
(Partecipazione economica delle famiglie).

      1. Nei nidi d'infanzia, nei servizi integrativi e nei servizi innovativi e sperimentali, di cui agli articoli 3 e 5, pubblici o privati accreditati, la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese di funzionamento dei servizi non può essere superiore al 30 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.
      2. Sono garantite forme di agevolazioni tariffaria subordinate all'accertamento del reddito effettuato secondo l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
      3. Sono altresì garantite forme di esenzione completa dal pagamento nei casi di particolare disagio economico e sociale rilevati dai servizi territoriali.

 

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